• Estremi:
    Cassazione civile, 2014,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      Con sentenza n. 47 del 23 novembre 2006 la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l'appello proposto dall'avv. U. V., confermando l'avviso di accertamento notificatogli dal fisco il 13 aprile 2005 per l'anno d'imposta 1999 (IRPEF, IRAP, IVA).

      Il giudice d'appello, premesso che l'atto impositivo era stato firmato da funzionario appositamente delegato e che l'adozione dei coefficienti presuntivi adoperati dal fisco non richiedeva alcun parere del Consiglio di Stato, osservava che, non avendo il contribuente aderito al contraddittorio pre contenzioso, legittimamente l'ufficio si era avvalso della procedura D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39.

      Aggiungeva che lo svolgimento di attività per un solo studio legale, pur essendo assimilabile a un rapporto di parasubordinazione, non era circostanza idonea a rendere inapplicabili parametri...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      Il ricorso deve essere accolto in relazione al (pregiudiziale) primo motivo, con assorbimento degli altri.

      Il contribuente denuncia violazioni di norme di diritto - D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e art. 2697 c.c. - rilevando che l'invocato art. 42 sanziona con la nullità gli avvisi di accertamento che manchino della firma del capo dell'ufficio o di un dirigente da lui delegato e pone in capo all'ufficio impositore l'onere di provare che il sottoscrittore sia realmente munito di poteri di firma.

      Osserva che, nonostante le contestazioni formalizzate in ambo i giudizi di merito, l'ufficio si è limitato ad affermare che la firmataria, S.O., apparteneva all'ufficio stesso ed era abilitata alla firma, senza aver mai documentato ciò, atteso che la nota esibita in causa rinviava ad altra nota, mai prodotta nel giudizio di merito, circa...



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