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- Estremi:
- Cassazione civile, 2014,
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Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Con decreto in data 20 luglio 2006, la CONSOB, a seguito di attività ispettiva condotta presso la Banca Popolare di Lodi s.c. a r.l., poi divenuta Banca Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi s.c. - attività che aveva avuto ad oggetto l'attività posta in essere dalla banca nel periodo intercorrente tra il 1^ gennaio 2001 e il 31 marzo 2004 nella negoziazione per conto di clienti non professionali di titoli obbligazionari (emessi dalle società Giacomelli s.p.a., Lucchini s.p.a., Giochi Preziosi s.p.a., Italtractor s.p.a.) -, riteneva accertata la violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1, lett. b), e dell'art. 56 del regolamento CONSOB n. 11522 del 1998, per non essersi l'intermediario dotato di procedure interne idonee a ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi di...
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Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deve preliminarmente essere disposta la riunione dei ricorsi in quanto rivolti avverso il medesimo provvedimento.
2. Ricorso B..
2.1. B.L., con il primo motivo di ricorso principale, denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 639 del 1981, art. 18 per avere la Corte d'appello ritenuto legittimo il provvedimento sanzionatorio della CONSOB nonostante l'assenza dell'ingiunzione di pagamento nei suoi confronti. L'art. 18 citato, sostiene il ricorrente, imporrebbe all'amministrazione di ingiungere il pagamento sia all'autore materiale sia agli obbligati in solido.
A conclusione del motivo il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: "dica la Ecc.ma Corte di cassazione se sia legittimo, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 18 un provvedimento sanzionatorio, emesso dalla CONSOB ai sensi del ...