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- Estremi:
- Cassazione civile, 2014,
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Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOL'agenzia delle entrate, ufficio di Ravenna, notificava, il 14 e il 22 dicembre 2006, alla Immobiliare Orsa Maggiore s.a.s. e ai soci A.E. e D.P.G.P., un avviso di accertamento di maggior imponibile ai fini delle imposte sui redditi dell'Irap e dell'Iva, relativo all'annualità 1999, desunto da documentazione extracontabile e dall'analisi di movimentazioni sui conti correnti bancari dei soci, coniugi tra loro. La verifica aveva avuto a base un processo verbale di constatazione della guardia di finanza chiuso in data 26 ottobre 2006.
Sia la società che i soci impugnarono l'avviso di accertamento, e l'adita commissione tributaria provinciale di Ravenna lo annullò in quanto emesso prima dello spirare del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e in quanto, nel merito, dovevasi evincere la prova della riferibilità delle movimentazioni bancarie...
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Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione dei controricorrenti intesa a sostenere l'inammissibilità del ricorso per cassazione perchè tardivo, in quanto spedito in notifica il 31 gennaio 2011.
Il termine annuale di decadenza dall'impugnazione - ex art. 327 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis - deve prolungarsi di quarantasei giorni, e non di quarantacinque (come invece affermato dagli eccipienti), per effetto della sospensione per il periodo feriale, non dovendosi tener conto del periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre compresi.
Consegue che, essendo stata la sentenza d'appello depositata il 14 dicembre 2009, e non essendovi stata notifica della stessa, il termine c.d. lungo di impugnazione andava a scadere domenica 30 gennaio 2011 ed era prorogato di diritto al dì successivo (art. 155 c.p.c.).
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