• Estremi:
    Cassazione civile, 2014,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      La Corte d'appello di Roma ha respinto il reclamo proposto, ai sensi della L. Fall., art. 18, avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 15 novembre 2011, che ha dichiarato il fallimento della Assioma s.r.l. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese il 19 novembre 2010. La corte ha osservato:

      - che sussiste, ai sensi della L. Fall., art. 10, la legittimazione dell'ultima liquidatrice, pur essendo stata la società cancellata dal registro delle imprese;

      - che il dies a quo del termine annuale, previsto da questa disposizione, decorre dalla (iscrizione della) cancellazione della società dal registro delle imprese, non dalla relativa domanda;

      - che sussiste lo stato di insolvenza, sebbene la società, posta in liquidazione il 6 ottobre 2009, il successivo 22 dicembre abbia costituito un c.d. trust liquidatorio, cui ha conferito ...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      1. - I motivi. La società fallita deduce:

      1) la violazione della L. Fall., artt. 10 e 15, art. 2495 c.c., e art. 75 c.p.c., per avere la corte d'appello ritenuto legittimato a partecipare al procedimento per la dichiarazione di fallimento, per conto della società, l'ultimo liquidatore, sebbene la società sia ormai cancellata dal registro delle imprese e dunque estinta, onde l'istanza per la dichiarazione di fallimento avrebbe dovuto essere notificata a tutti i soci;

      2) la violazione degli artt. 156, 257 e 160 c.p.c., per avere la corte d'appello reputato valida la notificazione dell'istanza al liquidatore, privo ormai di ogni collegamento con la società estinta, trattandosi di notificazione inesistente;

      3) l'omessa o insufficiente motivazione circa la decorrenza del termine annuale di cui alla L. Fall., art. 10, dalla corte ...



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