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Epigrafe
Decreto ministeriale 2014 - Modalita' di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005 (A).(A) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 2 dicembre 2014, n. 106/E; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2015, n. 4/E; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 28 aprile 2015, n. 43/E; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 6 maggio 2015, n. 44/E.
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ARTICOLO N.2
Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie
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Art. 2
1. Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione elettronica.
2. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dell'immodificabilita', dell'integrita', dell'autenticita' e della leggibilita', e utilizzano i formati previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dai decreti emanati ai sensi dell'art. 71 del predetto decreto legislativo ovvero utilizzano i formati scelti dal...
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