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- Estremi:
- Corte Costituzionale, 2014,
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Fatto
Ritenutoche il Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 29 marzo 2012, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2409 e 2476 del codice civile, nella parte in cui non consentono «l'utilizzo dello strumento del controllo giudiziario ex art. 2409 c. c. alle società a responsabilità limitata con finalità diverse da quelle di cui alla legge» 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), «(cioè dalle attività sportive o a esse correlate)»;
che il Tribunale rimettente premette di essere investito dalla richiesta del collegio sindacale di una società a responsabilità limitata intesa a sollecitare l'adozione, a norma dell'art. 2409 cod. civ., dei provvedimenti necessari a carico della società, in ragione della situazione finanziaria del gruppo, degli impegni assunti e della condotta poco trasparente dell'amministratore, titolare anche di una quota consistente...
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Diritto
Considerato che, con ordinanza del 29 marzo 2012, il Tribunale ordinario di Tivoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2409 e 2476 del codice civile, nella parte in cui non consentono «l'utilizzo dello strumento del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. alle società a responsabilità limitata con finalità diverse da quelle di cui» alla legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), vale a dire «dalle attività sportive o a esse correlate»;
che il Tribunale rimettente premette di essere investito a seguito della richiesta avanzata dai componenti del collegio sindacale di una società a responsabilità limitata, volta a sollecitare l'adozione, a norma dell'art. 2409 cod. civ., di opportuni provvedimenti a carico della società in questione, a causa della situazione finanziaria generata dalla condotta poco trasparente...