• Estremi:
    Cassazione civile, 2014,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      La Lugani s.a.s. di Lugani Gustavo, in persona del socio accomandatario L.G., propose ricorso avverso l'avviso, con il quale veniva accertata una maggiore IVA per infedele dichiarazione ed indebita detrazione di imposta, rassegnando di non avere ricevuto la notificazione dell'atto impugnato siccome l'accertamento era stato effettuato nei confronti del curatore fallimentare, per essere stata la società ed i soci sottoposti alla procedura concorsuale.

      Contestava, nel merito, la pretesa tributaria.

      Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale la quale riteneva: -la legittimazione attiva della società fallita, nell'inerzia del curatore fallimentare, ad impugnare l'atto;

      - il ricorso tempestivo (calcolando i termini dal momento in cui il legale rappresentante della società ne aveva ricevuto copia);

      ...
    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      1. Con il primo motivo - rubricato violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 42 e 43, artt. 156 e 160 c.p.c. e L. n. 212 del 2000, art. 6. Violazione D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, nonchè art. 24 Cost., commi 1 e 2 - la ricorrente deduce la violazione da parte della Commissione Tributaria Regionale delle norme indicate in rubrica essendo stato violato il suo diritto di difesa, in pendenza della procedura fallimentare, atteso che gli atti impositivi furono notificati esclusivamente al curatore fallimentare.

      1.1. Il motivo è fondato. All'uopo è sufficiente richiamare il principio già affermato da questa Corte, ed a cui il Collegio ritiene dare seguito, secondo cui: "L'accertamento tributario (nella specie, in materia di IVA), se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della...



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