• Estremi:
    Cassazione civile, 2014,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      La controversia concerne l'impugnazione da parte della società AOM Rottami S.p.A. di due avvisi di accertamento relativi ad IRES ed IRAP per gli anni 2005 e 2006, con i quali l'amministrazione aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili perchè attinenti sia a traffico illecito di rifiuti, sia ad operazioni soggettivamente inesistenti.

      La Commissione adita rigettava il ricorso, ma la decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, che annullava gli avvisi di accertamento impugnati.

      Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste la società contribuente con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

    • Diritto

      MOTIVAZIONE

      1. Con il primo motivo, l'amministrazione ricorrente formalmente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l'omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

      1.1. Nella sostanza la parte ricorrente, dopo aver precisato che oggetto di censura è il solo capo della sentenza d'appello concernente la ripresa a tassazione di costi relativi ad operazioni inesistenti, rileva che il giudice a quo ha erroneamente motivato l'illegittimità dell'atto impositivo, affermando:

      - da un lato, l'irrilevanza, ai fini della deducibilità dei relativi costi, della falsità ideologica delle fatture alla luce delle disposizioni di cui al D.L. n. 16 del 2012, art. 8, commi 1 e 2, in assenza (o in mancanza di prova della ricorrenza nella specie) delle condizioni previste dalle richiamate norme;

      - dall'altro, la mancata...



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