• Estremi:
    Cassazione civile, 2014,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      L'Agenzia delle Entrate di Cesena notificò ad R.E. un avviso di rettifica, relativo ad Iva per l'anno 1997, richiamando un pvc della Guardia di Finanza, notificato in pari data e redatto, all'esito dell'accesso presso la ditta del contribuente, sulla base di rapporti bancari a lui riconducibili, acquisiti in sede penale. Il proposto ricorso fu parzialmente accolto in prime cure, e la decisione, impugnata da entrambe le parti, fu riformata in appello con la sentenza indicata in epigrafe, avverso la quale il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      1. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e art. 24 Cost., il ricorrente sostiene che, nel ritenere derogabile il termine dilatorio di sessanta giorni tra la notifica del pv di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo e la notifica dell'avviso d'accertamento, la CTR non ha considerato che la norma vieta all'Amministrazione di emettere l'atto impositivo prima della scadenza del termine, salvo il caso di "particolare e motivata urgenza", nella specie, non ricorrente, e che la relativa inosservanza non può che inficiare l'accertamento, essendo volta a tutelare il diritto alla difesa del contribuente.

      2. Il motivo è fondato.

      3. Le Sezioni Unite della Corte, chiamate a comporre il contrasto esistente in giurisprudenza circa le conseguenze del...



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