• Estremi:
    Cassazione civile, 2014,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      1. Con atto di citazione del 19 luglio 1997, B.F., premesso di essere unico erede dello zio B.F. senior, fu M., deceduto il (OMISSIS), nel cui asse ereditario era compresa un'azienda farmaceutica in (OMISSIS), da lui gestita in via provvisoria in forza di autorizzazione prefettizia 25 novembre 1951, espose che la sorella Br.El., conseguita la laurea in farmacia, aveva cominciato a collaborare nella medesima farmacia, fino a quando ne aveva rivendicato la proprietà esclusiva in virtù della donazione per atto pubblico 12 novembre 1957 dal loro padre Br.Ar., fratello del defunto F., estromettendolo dalla gestione. Egli citò in giudizio davanti al tribunale di Torre Annunziata gli eredi della sorella El., P.G. e A. e chiese che fosse dichiarata la nullità della donazione e fosse accertata la sua qualità...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      4. Il ricorso è portato all'esame delle sezioni unite della corte essendo stata ravvisata nell'usucapibilità dell'azienda una questione di massima di particolare importanza. Nella fattispecie di causa, peraltro, tale questione è connessa con l'altra, derivante dalla speciale natura dell'azienda di cui si controverte, che è una farmacia, come tale sottoposta a regime di autorizzazione amministrativa: questione che forma l'oggetto del primo motivo di ricorso.

      5. Con il primo motivo, infatti, il ricorrente censura per violazione della L. 22 maggio 1913, n. 468, art. 25, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 368 e 369, e art. 769 c.c. e ss., l'affermazione del giudice di merito, che la titolarità della farmacia non comportasse necessariamente la proprietà del complesso dei beni costituenti l'azienda, potendo il diritto dominicale su tali beni essere ...



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