• Estremi:
    Cassazione civile, 2014,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      In data 22/12/2006, la società EDIPOWER spa proprietaria della Centrale Termoelettrica di Brindisi alimentata a carbone, aveva presentato all'Ufficio delle Dogane di Brindisi istanza di rimborso parziale dell'imposta di consumo per il carbone versata per l'anno 2004 per un importo di Euro 591.198,48 D.Lgs. n. 504 del 1995, ex art. 14 Testo Unico Accise.

      L'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua (orimulsion) impiegati negli impianti di combustione, qualificabile come tributo ambientale e denominata correntemente "carbon tax", era finalizzata secondo le intenzioni del legislatore a disincentivare l'uso di combustibili ad alto contenuto di carbonio al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica prodotta da tali combustibili.

      Il diritto al rimborso parziale dell'imposta era...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Dogane lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14, comma 2 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, nonchè del D.M. 12 dicembre 1996, n. 689, art. 1, comma 2, lett. h), ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la CTR non ha ravvisato un' ipotesi di decadenza biennale nonostante l'istanza di rimborso fosse stata presentata in data 22/12/2006 (con timbro postale della raccomandata in data 27/12/2006) per l'anno d'imposta 2004 quindi oltre due anni quantomeno in riferimento ai versamenti di acconto di marzo, giugno e settembre 2004.

      Il motivo è fondato e deve essere accolto, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ex art. 2969 c.c. e quindi anche nel giudizio di cassazione. Infatti, secondo Sez. 5, Sentenza n. 24056 del 16/11/2011...



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