• Estremi:
    Cassazione civile, 2014,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      L'Agenzia delle Entrate di Cesena notificò ad R.E. un avviso d'accertamento per Irpef ed Ilor relative all'anno 1996, richiamando un pvc della Guardia di Finanza, notificato in pari data e redatto, all'esito dell'accesso presso la ditta del contribuente, sulla base di rapporti bancari a lui riconducibili, acquisiti in sede penale. Il proposto ricorso fu parzialmente accolto in prime cure, e la decisione, impugnata da entrambe le parti, fu riformata in appello con la sentenza indicata in epigrafe, avverso la quale, hanno proposto ricorso, in via principale, il contribuente ed, in via incidentale, l'Agenzia delle Entrate. Il contribuente ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      1. Col secondo motivo del ricorso principale, che va esaminato con priorità perchè a carattere più liquido, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e art. 24 Cost., sostenendo che, nel ritenere derogabile il termine dilatorio di sessanta giorni tra la notifica del pv di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo e la notifica dell'avviso d'accertamento, la CTR non ha considerato che la norma vieta all'Amministrazione di emettere l'atto impositivo prima della scadenza del termine, salvo il caso di "particolare e motivata urgenza", nella specie, non ricorrente, e che la relativa inosservanza non può che inficiare l'accertamento, essendo volta a tutelare il diritto alla difesa del contribuente.

      2. Il motivo è fondato. 3. Le Sezioni Unite della Corte, chiamate a comporre il contrasto ...



    Contenuto riservato agli abbonati
    Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo