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- Estremi:
- Cassazione civile, 2013,
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Fatto
RITENUTO IN FATTO1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, basato su tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l'appello dell'Ufficio, è stata confermata l'illegittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti di P.E. per IRPEF ed ILOR del 1985.
Il giudice a quo è pervenuto a tale conclusione perchè la sentenza, passata in giudicato, che aveva rigettato il ricorso avverso il prodromico avviso di accertamento doveva considerarsi nulla per tardiva notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, con conseguente illegittimità della iscrizione a ruolo emessa sulla base di quel titolo.
2. Il contribuente resiste con controricorso.
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Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va esaminato con priorità, in quanto potenzialmente assorbente di ogni altra questione, il secondo motivo di ricorso, con il quale l'Agenzia delle entrate, denunciando la violazione dell'art. 327 c.p.c., censura la sentenza impugnata per non avere considerato che la sentenza relativa all'accertamento era passata in giudicato e non poteva essere incidentalmente ritenuta nulla nel separato giudizio in esame.
Il motivo è fondato.
E', infatti, consolidato il principio secondo il quale solo nell'ambito del medesimo processo (e delle diverse fasi di impugnazione), ai sensi dell'art. 161 c.p.c., è consentito dedurre errori, nullità, illegittimità o irregolarità in esso verificatesi, ed ove tali deduzioni intervengano in un diverso processo il giudice adito non ha il potere, neanche in via incidentale, di rilevare, dichiarare...