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- Estremi:
- Cassazione civile, 2013,
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Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOIl Tribunale di Milano, su ricorso della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., ingiungeva alla Azimut Due s.a.s. di Sabato Giuseppina, titolare di conto corrente dal 1991, nonchè ai fideiussori S.G. e I.E., il pagamento della somma di L. 51.624.008 quale saldo debitore del conto. Proponevano opposizione avverso il decreto la società e l' I., deducendo la natura usuraria dei tassi applicati dalla Banca e la conseguente nullità parziale del contratto di conto corrente quanto alla misura degli interessi. Successivamente, la Azimut Due s.a.s., la S. e l' I. instauravano ulteriore giudizio, riunito a quello precedente, per sentir dichiarare anche la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. Nel contraddittorio della Banca, le cause riunite, istruite mediante consulenza tecnica d'ufficio, venivano...
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Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo viene censurata, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della L. n. 24 del 2001, art. 1, in relazione all'art. 1418 cod. civ., la statuizione sulla inapplicabilità al contratto di conto corrente in questione della L. n. 108 del 1996. Sotto il profilo logico, si sostiene che, a differenza del contratto di mutuo - in cui il tasso di interesse (se fisso) e/o le sue modalità di determinazione (se variabile) stabiliti in contratto non variano nel corso del rapporto, nel contratto di conto corrente la determinazione del tasso di interesse dipende di volta in volta dalla modifica unilaterale della banca, che il correntista, non recedendo dal contratto, implicitamente accetta, realizzandosi così quella pattuizione degli interessi alla quale dovrebbe ritenersi che la L. n. 24 del 2001, art. 1, comma 1, faccia riferimento quando ...