• Estremi:
    Cassazione civile, 2013,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      La Commissione tributaria della regione Veneto con sentenza 5.10.2007 n. 26 ha accolto l'appello proposto dall'Ufficio di Castelfranco Veneto della Agenzia delle Entrate ed in riforma dell'impugnata sentenza ha dichiarato legittimo l'avviso di accertamento notificato ad ABACO International s.r.l. ed avente ad oggetto -secondo quanto è dato desumere dagli atti delle parti - il recupero dell'IVA pari a complessivi Euro 135.557,21 (avendo provveduto l'Ufficio in sede di autotutela ad annullare parzialmente l'avviso relativamente alla maggiore pretesa tributaria per imposte dirette) su cessioni intracomunitarie effettuate dalla società rivelatesi fittizie, non avendo lasciato i beni ceduti il territorio dello Stato membro di cessione.

      La CTR veneta riteneva infondata la eccezione di inammissibilità dei motivi di gravame per difetto di specificità, e riteneva quindi ...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      La controversia concerne 15 fatture relative ad operazioni intracomunitarie (D.L. n. 331 del 1993, ex art. 41, comma 1, lett. a), conv. in L. n. 427 del 1993) aventi ad oggetto cessioni di beni eseguite nell'anno 1999 dal fornitore ABACO International s.r.l. a Global Trading Gmbh (società con sede in (OMISSIS)) rivelatesi fittizie, secondo l'assunto dell'Amministrazione finanziaria, in quanto la società tedesca operava di fatto in Italia presso i locali della Consulservice s.r.l. ed i beni ceduti non erano mai stati trasferiti in Germania, con la conseguenza che doveva ritenersi integrato il presupposto della territorialità per l'applicazione dell'IVA nello Stato in cui si era effettivamente realizzata la cessione.

      Il primo motivo con il quale si denuncia la omessa rilevazione da parte del Giudice di appello della inammissibilità ...



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