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Vigente dal :
- 28-02-2004
- 01-01-2004
- 02-10-2003
- 12-08-2003
- 23-02-2003
- Testo G.U.
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Epigrafe
Legge 2002 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (FINANZIARIA 2003). (A)-----------------
(A) In riferimento alla presente legge vedi: Messaggio 2 maggio 2007, n. 10983; Circolare INPS 2 agosto 2007, n. 111; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 gennaio 2012, n. 1/E; Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 gennaio 2012, n. 4/E; Messaggio INPS 24 maggio 2012 n. 8948; Circolare Inail 13 novembre 2012 n. 62.
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1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:
a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;
b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia...