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Epigrafe
Legge 2002 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (FINANZIARIA 2003). (A)-----------------
(A) In riferimento alla presente legge vedi: Messaggio 2 maggio 2007, n. 10983; Circolare INPS 2 agosto 2007, n. 111; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 gennaio 2012, n. 1/E; Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 gennaio 2012, n. 4/E; Messaggio INPS 24 maggio 2012 n. 8948; Circolare Inail 13 novembre 2012 n. 62.
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ARTICOLO N.9 bis
(Definizione dei ritardati od omessi versamenti)1 .
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1. Le sanzioni previste dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, il 30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004 2 ...
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