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Vigente dal :
- 12-08-2003
- 23-02-2003
- Testo G.U.
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Epigrafe
Legge 2002 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (FINANZIARIA 2003). (A)-----------------
(A) In riferimento alla presente legge vedi: Messaggio 2 maggio 2007, n. 10983; Circolare INPS 2 agosto 2007, n. 111; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 gennaio 2012, n. 1/E; Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 gennaio 2012, n. 4/E; Messaggio INPS 24 maggio 2012 n. 8948; Circolare Inail 13 novembre 2012 n. 62.
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1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalità previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 8, concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera a), nonché, anche separatamente, per l'imposta sul valore aggiunto. Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi di cui al comma 5 dell'articolo 8, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo articolo 8, secondo le modalità ivi indicate2...