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Epigrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 1986 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R. IMPOSTE SUI REDDITI)123 4(A).(A) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 ottobre 2011; Risoluzione Agenzia delle Entrate 25 settembre 2012 n. 89/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 04 dicembre 2012 n. 103/E; Circolare Inail 19 marzo 2013 n. 14; Messaggio 8 giugno 2017, n.2356. In riferimento al trattamento fiscale delle somme erogate dal datore di lavoro - Reddito di lavoro dipendente - , vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 25 agosto 2023, n. 421.
[1] Il D.Lgs. 344/2003 disponendo la riforma della materia di cui al presente decreto ha rinumerato la maggior parte degli articoli presenti. Gli articoli sono stati riportati con la nuova numerazione e, ove possibile, è stata indicata in nota e tra parentesi quadre la numerazione preesistente. Vedi inoltre le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 e articolo 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
[2] A norma dell'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2003, n. 350 per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2005, possono essere applicate le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
[3] Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 351 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i riferimenti a disposizioni contenute in articoli del presente testo unico vigenti prima del 1° gennaio 2005 si intendono alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta dal comma 349 della medesima legge.
[4] A norma dell' articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2006, possono essere applicate le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
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ARTICOLO N.54
Vigente dal 15/08/2017
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[Ex Art. 50]
1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze [e le minusvalenze] dei beni strumentali, esclusi [gli immobili e] gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei...
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