• Epigrafe

        Decreto del Presidente della Repubblica 1973 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI)123456789.


      • ARTICOLO N.57

        Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi1

        Vigente dal 06/06/2018

      • 1. Non sono ammesse:

        a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni 2;

        b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

        2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.

         

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