• Epigrafe

        Decreto del Presidente della Repubblica 1972 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)12345678 9(A). 


      • ARTICOLO N.35

        Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività 1 2(A).

        Vigente dal 22/02/2024

      • 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione é redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

        2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

        a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e...

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