• Epigrafe

        Decreto del Presidente della Repubblica 1972 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)12345678 9(A). 


      • ARTICOLO N.34

        Regime speciale per i produttori agricoli 1.

        Vigente dal 03/10/2006

      • 1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 é forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo2.

        2. Si considerano produttori...

      Contenuto riservato agli abbonati
      Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo

      Giurisprudenza Correlata (visualizza tutto)

      Articoli d'autore (visualizza tutto)

      Prassi correlata (visualizza tutto)

      Dottrina (visualizza tutto)