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Epigrafe
Decreto Legge 1993 - LEGGE 30 agosto 1993, n. 331 (in Gazz. Uff., 30 agosto, n. 203). - Decreto convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1993, n. 427 (in Gazz. Uff., 29 ottobre 1993, n. 255). - Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (A).---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione Agenzia delle Entrate 25 marzo 2013 n. 19/E.
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1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati "depositi IVA", per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresi' considerati depositi IVA:
a) i depositi fiscali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni per i prodotti soggetti ad accisa2;
b) i depositi doganali di cui all'articolo 525, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2...
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