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Vigente dal :
- 27-01-2018
- 14-09-2016
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto legislativo 2005 - Codice dell'amministrazione digitale. (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - CAD)1 23 (A)_______________
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare del Ministero dell'Interno 6 agosto 2009, n. 78384; Circolare del Ministero dell'Interno 6 agosto 2009. n. 104107; Circolare AGEA 27 gennaio 2009, n. 3; Circolare AGEA 8 giugno 2010, n. 21; Circolare AGEA 26 aprile 2010, n. 14; Nota INAIL 07 febbraio n. 448; Circolare AGEA 20 luglio 2012 n. UMU.2012.1046; Circolare Inail 14 settembre 2012 n. 43; Circolare INAIL 9 novembre 2012 n. 61; Circolare Inps 13 novembre 2012 n. 130; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 13 novembre 2012 n. AS993; Circolare Inail 11 aprile 2013, 19; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 04 giugno 2013, n. 5564; Circolare INAIL 27 giugno 2013, n. 34; Circolare INAIL 23 luglio 2013, n. 35; Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari dipartimenti) 30 maggio 2017 n. 2/2017; Parere Autorita Garante per la Protezione dei dati personali 26/10/2017 n. 7221785.
[1] A norma dell'articolo 57, comma 18, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, nel presente decreto, ovunque ricorrano la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» devono essere sostituite dalla seguente: «DigitPA».
[2] Vedi anche l'articolo 57 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163; il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 19 maggio 2022.
[3] A norma dell'articolo 61, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nel presente decreto la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende come «persona fisica» e le espressioni «chiunque» e «cittadini e imprese», ovunque ricorrano, si intendono come «soggetti giuridici».
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ARTICOLO N.24
Firma digitale
Vigente dal 27/01/2018
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Art. 24.
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le Linee guida, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresi' le modalita', anche temporali, di apposizione della firma ...