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Vigente dal :
- 27-03-2024
- 24-04-2017
- 01-01-2017
- 26-03-2015
- 19-12-2012
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto Legge 2012 - LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ordinario n. 194 alla Gazz. Uff., 19 ottobre 2012, n. 245). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (DECRETO SVILUPPO BIS) (A).(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Ministero dell'Interno 14 gennaio 2013 n. 2/2013; Circolare Agenzia delle Entrate 03 maggio 2013, n. 12/E; Circolare INPS 01 agosto 2013, n. 119; Circolare Ministero dello Sviluppo economico 29 agosto 2014, n. 3672/C.
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ARTICOLO N.26
Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio
Vigente dal 27/03/2024
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Art. 26
1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, e' posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, puo' deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.
Se entro l'esercizio successivo il capitale non...