-
-
Vigente dal :
- 27-08-2022
- 26-09-2020
- Testo G.U.
-
Epigrafe
Decreto legislativo 2006 - Norme in materia ambientale. (CODICE DELL'AMBIENTE)1 2345[1] A norma dell' articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 , gli articoli da 4 a 52 dell'originaria Parte II sono stati abrogati e sostituiti dall'attuale Parte II, comprendente gli articoli da 4 a 36, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 4 del 2008.
[2] Nel presente decreto, a norma di quanto disposto dall'articolo 2, comma 31, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, le parole "del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: "del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto".
[3] Nel presente decreto, a norma di quanto disposto dall' articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ovunque ricorrano, le parole "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", le parole "Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", e la parola "APAT" è sostituita dalla seguente: "ISPRA"
[4] In riferimento al presente decreto vedi: Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 21 marzo 2012 n. 42; Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 04 aprile 2012 n. 52; Circolare AGEA 15 maggio 2012 n. ACIU.2012.214; Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 14 febbraio 2013 n. 13.
[5] Per una deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto, vedi l'articolo 9, comma 5, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2008, n. 123 e l'articolo 1, comma 2, del D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 gennaio 2011, n. 1 e successivamente l'articolo 8-ter, comma 1, del D.L. 29 marzo 2019, n.27, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2019, n.44.
-
1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri,...