• Epigrafe

        Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .


      • ARTICOLO N.616

        Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione (1).

      • [I]. Se competente per la causa [17] è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione [484] questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione [125 att.] della causa [186 att.].

        (1) L'art. 14 l. 24 febbraio 2006, n. 52, ha così sostituito l'art. 616. Successivamente l'art. 49, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato il presente articolo sopprimendo l'ultimo periodo che recitava: «La causa è decisa con sentenza non impugnabile». Il testo anteriore alla...

      Contenuto riservato agli abbonati
      Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo

      Giurisprudenza Correlata (visualizza tutto)

      Articoli d'autore (visualizza tutto)

      Dottrina (visualizza tutto)