[I]. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi [513 3-4], si esegue mediante atto notificato3 al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
[II]. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:
1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo [474] e del precetto [480];
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice [546; 2914, 2917 c.c.];
3) la dichiarazione di residenza [43 2 c.c.] o l'elezione di...
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