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Epigrafe
Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
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ARTICOLO N.392
Riassunzione della causa.
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[I]. La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio [50, 383] può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione [133 1] della sentenza della Corte di Cassazione 1.
[II]. La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti [126 att.].
[1] Comma così modificato dall'art. 46, comma 21, della l. 18 giugno 2009, n. 69 (legge di riforma 2009), con effetto a decorrere dal 4 luglio 2009, per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, che ha sostituito le parole: "un anno"...
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