• Epigrafe

        Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .


      • ARTICOLO N.360

        Sentenze impugnabili e motivi di ricorso 1.

      • [I]. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado [339 1, 420-bis] possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

        1) per motivi attinenti alla giurisdizione [37];

        2) per violazione delle norme sulla competenza [38], quando non è prescritto il regolamento di competenza [42];

        3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto [113] e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

        4) per nullità della sentenza o del procedimento [156 ss., 161];

        5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti 2.

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