• Epigrafe

        Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .


      • ARTICOLO N.345

        Domande ed eccezioni nuove (1).

      • [I]. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

        [II]. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

        [III]. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio [233, 2736 ss. c.c.] (2).

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