Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443.
ARTICOLO N.331
Integrazione del contraddittorio in
cause inscindibili.
[I]. Se la sentenza pronunciata
tra più parti in causa inscindibile [102
1] o in cause tra loro dipendenti [105, 106] non è stata impugnata nei confronti di tutte,
il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio [350
1, 375
1]
fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario,
l'udienza di comparizione.
[II]. L'impugnazione
è dichiarata inammissibile [358, 375
1, 387] se nessuna
delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.
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