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Epigrafe
Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
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ARTICOLO N.330
Luogo di notificazione dell'impugnazione.
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[I]. Se nell'atto di notificazione della sentenza [285] la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio [43 ss. c.c.] nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell’articolo 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio [170 1] 1.
[II]. L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza [286 1, 303 2, 328 2].
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