• Epigrafe

        Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .


      • ARTICOLO N.329

        Acquiescenza totale o parziale.

      • [I]. Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità.

        [II]. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate [334].

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