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Epigrafe
Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
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ARTICOLO N.327
Decadenza dall'impugnazione 1.
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[I]. Indipendentemente dalla notificazione [285, 326], l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza [133, 328, 430, 438] 2.
[II]. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace [171 3, 291 2] dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione [164] o della notificazione [160] di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292 3.
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