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Epigrafe
Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
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ARTICOLO N.299
Morte o perdita della capacità prima della costituzione 1.
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[I]. Se prima della costituzione in cancelleria [165 1, 166] o all'udienza davanti al giudice istruttore [183], sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio [75 1] di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza [300, 301, 328], il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo [75, 110] si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione [303], osservati i termini di cui all'articolo 163-bis [286 1; 125 att.].
[1] Articolo così sostituito dall'art. 3 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
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