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Epigrafe
Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
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ARTICOLO N.291
Contumacia del convenuto1
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[I]. Se il convenuto non si costituisce [166] e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione [160], fissa all'attore un termine perentorio [153] per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza2.
[II]. Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma3.
[III]. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è...
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