• Epigrafe

        Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .


      • ARTICOLO N.291

        Contumacia del convenuto1

      • [I]. Se il convenuto non si costituisce [166] e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione [160], fissa all'attore un termine perentorio [153] per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza2.

        [II]. Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma3.

        [III]. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è...

      Contenuto riservato agli abbonati
      Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo

      Giurisprudenza Correlata (visualizza tutto)

      Articoli d'autore (visualizza tutto)

      Dottrina (visualizza tutto)