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Epigrafe
Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
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ARTICOLO N.170
Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.
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[I]. Dopo la costituzione in giudizio [165, 166] tutte le notificazioni [137 ss.] e le comunicazioni [136] si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti [2372, 2862, 2883, 2921, 4, 3303; 1253, 1292 att.] 1.
[II]. È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.
[III]. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto [1651, 166].
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