• Epigrafe

        Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .


      • ARTICOLO N.161

        Nullità della sentenza.

      • [I]. La nullità delle sentenze soggette ad appello [339, 440] o a ricorso per cassazione [360] può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.

        [II]. Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice [132 2, 354 1, 383 3; 119 2 att.].

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