Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443.
ARTICOLO N.161
Nullità della sentenza.
[I]. La nullità delle sentenze
soggette ad appello [339, 440]
o a ricorso per cassazione [360] può essere fatta
valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di
impugnazione.
[II]. Questa disposizione
non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice [132
2, 354
1, 383
3; 119
2 att.].
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