• Epigrafe

        Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .


      • ARTICOLO N.156

        Rilevanza della nullità.

      • [I]. Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge [128 1, 158, 160, 161 1, 164, 221 2, 360 1 n. 4, 480 2, 807 1, 808, 829].

        [II]. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo [121].

        [III]. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

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