Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443.
ARTICOLO N.156
Rilevanza della nullità.
[I]. Non può essere pronunciata
la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità
non è comminata dalla legge [128
1, 158, 160, 161
1, 164, 221
2, 360
1
n. 4, 480
2, 807
1, 808, 829].
[II]. Può tuttavia essere
pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili
per il raggiungimento dello scopo [121].
[III]. La nullità non può
mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
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