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Epigrafe
Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
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ARTICOLO N.118
Ordine d'ispezione di persone e di cose.
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[I]. Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa [258], purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale [93 ss. att.] 1.
[II]. Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma ...
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