• Epigrafe

        Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .


      • ARTICOLO N.91

        Condanna alle spese.

      • [I]. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui [277, 279 2 n. 1,2,3,5], condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte [385, 75 att.] e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92  1.

        [II]. Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza [326 1], del titolo...

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