• Epigrafe

        Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .


      • ARTICOLO N.77

        Rappresentanza del procuratore e dell'institore.

      • [I]. Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente, per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari [669-bis ss.].

        [II]. Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore [2204 2 c.c.].

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