Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443.
ARTICOLO N.77
Rappresentanza del procuratore e dell'institore.
[I]. Il procuratore generale
e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il
preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente,
per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari [669-bis ss.].
[II]. Tale potere si presume
conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella
Repubblica e all'institore [2204
2 c.c.].
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