• Epigrafe

        Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).

        (1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel...


      • ARTICOLO N.110

        Forma degli atti.1

      • 1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.

        2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

        3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.

        4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad...

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