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Epigrafe
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel...
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ARTICOLO N.76
Costituzione di parte civile.
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1. L'azione civile nel processo penale è esercitata [74], anche a mezzo di procuratore speciale [122], mediante la costituzione di parte civile [244 1c trans.]1 .
2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo [441 2, 444 2;23 att.].
[1] Ai sensi dell'art. 1 4 l. 3 gennaio 1991, n. 3 «La costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri».
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