-
-
Epigrafe
Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (1).
(1) Il r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 è stato pubblicato nella G.U. del...
-
ARTICOLO N.485
[Falsità in scrittura privata] (1).
-
(1) Articolo abrogato dall'art. 1 d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo recitava: «[I]. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II]. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata». Per la sanzione pecuniaria civile, v. ora l’art. 4, commi 4, 5 e 6, d.lg. n. 7, cit. Riguardo la responsabilità civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie, v. art. 3 d.lg. n. 7, cit., nonché per i criteri di commisurazione della sanzione e le modalità di pagamento, v. artt. 5-11 d.lg. n. 7, cit. V. inoltre la disciplina transitoria di cui all'art. 12 d.lg. n. 7, cit.
-