• Epigrafe

        Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (1).

        (1) Il r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 è stato pubblicato nella G.U. del...


      • ARTICOLO N.348

         Esercizio abusivo di una professione1.

      • [I]. Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

        [II].La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

        [III].Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei...

      Contenuto riservato agli abbonati
      Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo

      Giurisprudenza Correlata (visualizza tutto)

      Articoli d'autore (visualizza tutto)

      Prassi correlata (visualizza tutto)

      Dottrina (visualizza tutto)