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Epigrafe
Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (1).
(1) Il r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 è stato pubblicato nella G.U. del...
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ARTICOLO N.337
Resistenza a un pubblico ufficiale (1).
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[I]. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale [357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [358], mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [339].
(1) Per una causa di non punibilità, v. l'art. 393 bis, inserito dall'art. 1, comma 9, l. 15 luglio 2009, n. 94. Precedentemente analoga disposizione era contenuta nell'art. 4 d.lg.lt. 14 settembre 1944, n. 288 (ora abrogata dall'art. 1, comma 10, l. n. 94 cit.), che così disponeva: «4. Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo...
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