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Epigrafe
Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (1).
(1) Il r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 è stato pubblicato nella G.U. del...
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ARTICOLO N.133
Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena (1).
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[I]. Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente [164, 169, 175, 203 2], il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
[II]. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole [103-105, 108], desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita...
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