• Estremi:
    Cassazione civile, 2013,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      1. Sulla base di un processo verbale di constatazione, redatto il 17 settembre 2004 dai funzionari dell'Agenzia delle entrate di Palermo, venne emesso a carico della società CA.BI.GEL s.a.s. di Billeci Francesco Paolo e C., e notificato in data 12 ottobre 2004, un avviso di recupero relativo a credito di imposta che l'Ufficio asseriva essere stato indebitamente utilizzato per investimenti in aree svantaggiate, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000.

      La società contribuente impugnò l'avviso, contestando la legittimità dell'atto innanzitutto per violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, in quanto lo stesso era stato emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di constatazione; lamentò, poi, errori di calcolo nella determinazione dell'importo indicato in recupero.

      La ...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      1. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della memoria dell'Agenzia delle entrate, depositata il 10 maggio 2013, quindi oltre il termine stabilito dall'art. 378 c.p.c..

      2. Con l'unico motivo formulato, la ricorrente formula il quesito "se ha violato la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, la CTR di Palermo che ha ritenuto che la notifica dell'avviso di accertamento prima dello scadere del termine di sessanta giorni ne determini ipso iure la nullità".

      Su tale questione la giurisprudenza della quinta sezione ha dato luogo, come puntualmente rilevato nell'ordinanza di rimessione al Primo Presidente, ad orientamenti variegati.

      In estrema sintesi, si è infatti ritenuto che l'avviso di accertamento emesso prima del decorso del termine di sessanta giorni previsto dalla norma in esame:

      a) è in ogni caso valido, per il...



    Contenuto riservato agli abbonati
    Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo